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“In caso di opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata inammissibile perché tardiva, qualora sia stata congiuntamente proposta dagli opponenti domanda riconvenzionale, il decreto ingiuntivo passerà in giudicato, ma l’opposizione produrrà comunque gli effetti di un ordinario atto di citazione con riguardo alle domande diverse ed autonome rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto. Inoltre, il valore della domanda riconvenzionale sarà vincolato alla somma ingiunta con il decreto opposto qualora gli opponenti abbiano, nell’opposizione, limitato il quantum richiesto all’importo del credito azionato in via monitoria.”