Informazioni
In merito all’esame di una delle singole domande relative all’azione sociale di responsabilità esperita ex art. 2476 c.c. rinveniamo il cosiddetto danno da “perdita di immobilizzazione materiale”.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che: “La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto alla giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle merci nell’esercizio dell’attività di impresa”. Cass. civ. Sez. I, 10/08/2016, n. 16952 (rv. 640932)