Informazioni
“In caso di opposizione avverso cartella esattoriale, la cui efficacia esecutiva è stata sospesa con provvedimento motivato del Giudice (nel caso specifico in virtù dell’impugnazione del titolo – una sentenza – da cui traeva origine), è da ritenersi illegittimo il provvedimento di notifica della stessa da parte dell’ente di riscossione. Inoltre, a nulla rileva l’estraneità dell’ente creditore rispetto all’avvenuta notifica di una cartella la cui efficacia è stata sospesa in ordine al pagamento delle spese processuali. Queste verranno infatti in solido attribuite tanto all’ente di riscossione quanto all’ente creditore, dovendosi considerare il rapporto tra gli enti destinato a rimanere esclusivamente interno agli stessi, anche nella determinazione del riparto delle spese del giudizi”.
Dott. Pasquale Andrea Calapso