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Il Tribunale di Milano Sez. Lavoro, ha statuito che la “missione” può attenere anche ad incarichi di lunga durata (come ammesso dall’art. 2 l. n. 836/1973) e non è impedita se volta a sopperire carenze di organico. Ciò induce a non ritenere sussistenti i presupposti per decurtare il punteggio attribuito alla convenuta a titolo di anzianità e di sede.
In allegato la Sentenza.