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Se l’Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa, nei suoi confronti, vige il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali ai sensi dell’art. 51 della Legge Fallimentare. Ne consegue che sono inopponibili tutti gli atti dispositivi nei confronti del patrimonio dell’ente, per violazione del principio della par condicio creditorum, inclusi i pignoramenti promossi presso terzi.