Informazioni
“In tema di tutela possessoria ex art. 1168 c.c., l’indagine sulla legittimità dell’esercizio del possesso e/o la sua rispondenza ad un valido titolo non assumono rilevanza; rileva e viene tutelata, invece, la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, per cui ai fini della conservazione del possesso, acquisito animo et corpore, non occorre la materiale continuità dell’uso, né l’effettuazione di continui concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, essendo sufficiente che la cosa sia rimasta nella virtuale disponibilità del possessore.
Ricorrendo tali presupposti, qualsiasi turbativa o spoglio del possesso, entro perentori termini di legge, può essere validamente impedita tramite l’azione di tutela del possesso ex art. 1168 c.c.”
Dott. Pasquale Andrea Calapso